Le riforme delle nuove regole nel campo dell’edilizia era progettata già da molto tempo, ma solo attualmente, tramite il DL 222/2016, facente parte della riforma Madia (in vigore dall’11 dicembre del 2016), sono cambiate le procedure per gli interventi edilizi e in particolar modo per la presentazione della SCIA 2.
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Scia 2, nuove regole in campo edile
Il decreto è mirato a integrare il Testo Unico estendendo l’elenco di tutte le attività per le quali non è necessaria la Scia, cioè la segnalazione ufficiale dell’inizio delle attività edilizie in un settore. Grazie alle integrazioni previste anche il numero d’interventi edilizi non necessitanti di autorizzazioni di vario genere aumenterà. Inoltre, sono previste delle attività completamente nuove, per le quali è invece obbligatoria sia la Scia, che la Cila. Dopo l’entrata in vigore del Testo Unico tutte le leggi in materia edile dovranno conformarsi alla materia legislativa prevista nell’ambito nazionale. In questo modo si sta cercando di evitare le incomprensioni nella materia edile, dettando per tutti un testo unico.
Inoltre, grazie alle novità previste dal decreto legislativo, nel campo edile verrà eseguita una grande innovazione in tema dei permessi necessari per iniziare un’attività. Il tutto per ridurre le lunghe attese e le procedure burocratiche, che spesso richiedono molti soldi ed energie. Il decreto è presentato con un apposito allegato di 142 pagine, che chiariscono tutte le attività e i permessi relativi ai lavori edili. Non solo. Seppure la Scia e la Cila rimangano (venendo previste per nuove attività e non previste per altre), viene invece eliminata la Denuncia d’inizio attività, meglio conosciuta come Dia.
Il decreto legislativo è stato introdotto dal Ministro Madia e ha dovuto resistere a presunte denunce d’illegittimità avanzate dalla Corte Costituzionale, prima di venire uniformato alla disciplina relativa ai permessi edilizi. Dall’entrata in vigore del decreto legislativo gli interessati dovranno completare circa cinque procedure in campo edilizio, tra cui la Scia, l’edilizia libera, il permesso di costruire e la Scia alternativa. Tali procedure sono comunque variabili a seconda dell’intervento edile che si vuole eseguire.
La semplificazione è certamente il punto cruciale del nuovo decreto legge, anche se l’innovazione non elimina i regimi amministrativi che rimarranno comunque in vigore per molto tempo. Tra di essi spicca l’attività di edilizia libera, la Cila, la Scia e il permesso di costruire. Vengono, inoltre, appositamente regolamentate le opere di edilizia libera, tra cui sono inclusi diversi procedimenti. Vi sono, per esempio, le opere di riparazione, altresì definite come opere di manutenzione ordinaria, e le opere di rifinitura degli spazi esterni. Per leggere la lista completa di tutte le opere di edilizia libera si consiglia di consultare il testo del decreto legislativo.
La Scia alternativa dovrà essere presentata alle autorità apposite nel range dei 30 giorni prima d’iniziare le attività lavorative e solo in alcuni casi, come per quelli riguardanti la ristrutturazione edilizia. Resta obbligatorio presentare la Scia qualora si inizi una costruzione edilizia ex-novo. D’altro canto, anche i casi in cui è necessario presentare la Cila alle autorità competenti sono appositamente regolati dal testo del decreto legislativo.