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Cos’è la D.I.A.?
D.I.A. è l’acronimo di denuncia inizio attività ed è disciplinata dal testo unico dell’edilizia emanato dal Presidente della Repubblica il 6 giugno 2001. Nello specifico, gli articoli 22 e 23 parlano rispettivamente degli Interventi subordinati a denuncia di inizio attività e di Disciplina della denuncia di inizio attività in materia edilizia. L’articolo 23 bis tratta delle Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori e l’articolo 23 ter riguarda le norme sul Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante. Nel 2010 la DIA è stata sostituita quasi completamente dalla SCIA, ovvero segnalazione certificata di inizio attività. La DIA continua ad esistere ancora oggi, mentre in passato era usata dagli uffici tecnici dei Comuni per snellire i procedimenti relativi alle pratiche urbanistiche. Con una dichiarazione di inizio attività si poteva ristrutturare un appartamento e fare opere di manutenzione straordinaria e in alcuni casi era possibile demolire edifici e ricostruirli, purché uguali all’originale.
La DIA è un’autorizzazione accompagnata da una relazione tecnica e diversi documenti necessari per ottenere i permessi. Oggi è richiesta la SCIA per le opere edilizie di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come disciplinato dall’articolo numero 6 del testo unico dell’edilizia. Nel corso degli anni ciascuna regione ha potuto ampliare i poteri della DIA e più di recente altre normative sono andate ad integrarla, come la super DIA. La super DIA è necessaria per gli interventi urbanistici di nuova costruzione, mentre la DIA è valida per opere di ristrutturazione che non vadano a modificare i parametri urbanistici, le volumetrie, la categoria edilizia e la destinazione d’uso dell’edificio. La DIA va presentata in Comune allo sportello unico per l’edilizia, firmata da un tecnico abilitato come un architetto o un geometra, a seconda della tipologia di lavori che devono essere eseguiti.
Come richiedere l’autorizzazione?
Nella documentazione va allegato un progetto dove sia visibile la situazione presente e la situazione futura; la relazione tecnica deve contenere le opere che andranno fatte, compresi i riferimenti normativi locali e regionali e una certificazione del progettista che si assume la responsabilità della conformità del progetto a livello urbanistico e strumentale. Una volta consegnata allo sportello comunale, la DIA si ritiene approvata dopo 30 giorni dalla data di protocollo e si possono iniziare le opere edilizie. In base al DPR 380 del 2011 articolo 23 comma 6 si può presentare impedimento inibitorio entro il termine di 30 giorni, trascorso il quale si possono applicare solamente eventuali sanzioni ma non più l’impedimento all’esecuzione dei lavori, che vanno eseguiti non prima di 30 giorni, non oltre un anno e dovranno concludersi entro tre anni. Per 10 anni dalla presentazione della DIA il Comune può effettuare dei controlli e, nel caso rilevi delle difformità rispetto alla legge in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori, può richiedere la demolizione dell’edificio o il ripristino completo allo stato precedente.
Gli illeciti amministrativi inerenti la DIA riguardano le opere che sono state eseguite in maniera diversa da come sono state presentate nella dichiarazione; sono perseguibili se occorreva un’autorizzazione diversa o se sono state fatte senza di essa. La sanzione è proporzionale al danno ed è più grave se non è stata presentata la DIA, piuttosto che averlo fatto con documenti sbagliati o incompleti. In questo caso si parla di abuso edilizio e il comune può presentare un accertamento di conformità, in base all’articolo numero 36 del testo unico dell’edilizia. La certificazione va firmata da un professionista iscritto all’albo e le opere devono essere conformi alle leggi valide al momento della realizzazione e alle modifiche successive. Con il decreto sblocca Italia del 2015 sono state ridimensionate notevolmente le tipologie di opere che si possono eseguire con la DIA e sostanzialmente riguardano volume e superficie delle unità immobiliari. Sono perseguibili anche i lavori non regolamentari sulla sagoma, il prospetto e la destinazione d’uso dell’edificio. Negli ultimi anni le sanzioni si sono inasprite e sono basate sul tipo di illecito compiuto, l’elenco è lunghissimo e diverso in ogni Comune. Prima di avviare qualunque lavoro edilizio bisogna informarsi presso gli uffici comunali ubicati nel luogo ove si intendano farli.