Il permesso per costruire è un documento indispensabile per apportare qualunque tipo di modifica al territorio ed è disciplinato dal Testo Unico per l’edilizia, ossia il d.p.r. 380 del 2011. Con la nuova legge sono entrati in vigore dei provvedimenti per la semplificazione burocratica ed il permesso per costruire oggi è utilizzato solo per interventi o ristrutturazioni di un certo rilievo.
Per ottenere il permesso per costruire bisogna far riferimento alla propria regione, perché le regioni godono di un’autonomia locale in materia urbanistica. Per ottenere il permesso di ampliare gli edifici o fare delle ristrutturazioni importanti, bisogna rivolgersi allo sportello unico per l’edilizia del Comune nel quale è ubicata la costruzione da ristrutturare. Il progetto deve essere firmato da un architetto oppure un geometra e contenere le piantine e i prospetti grafici delle modifiche che verranno apportate.
Per ottenere il permesso per costruire bisogna che il progetto sia in linea con le nuove norme antisismiche, igienico sanitarie e in tema di isolamento termoacustico. Il tecnico abilitato deve rispettare anche i vincoli di carattere paesaggistico, storico e artistico e sottostare al nulla osta della Soprintendenza dei Beni Culturali nel caso in cui sia necessario. Una volta presentata la richiesta del permesso per costruire, l’amministrazione comunale deve nominare entro 10 giorni un responsabile per tutto il procedimento.
Il responsabile avrà 60 giorni di tempo per rilasciare l’autorizzazione, negarla o accoglierla con le opportune modifiche. Il progetto con un’eventuale proposta di ravvedimento deve essere inviato entro 30 giorni al dirigente dell’ufficio competente e, nel caso in cui questi termini di tempo siano superati senza nessuna risposta, è valido il silenzio assenso, ossia l’autorizzazione a costruire si intende ottenuta. Il permesso di costruire viene rilasciato a patto che questo non leda i diritti di terze persone, le quali possono opporsi anche qualora questo venga conseguito ma ne abbiano i diritti legali.
Il permesso di costruire viene rilasciato dopo il pagamento degli oneri di costruzione, che sono commisurati
alle spese di edificazione e di urbanizzazione. Quando vi sono dei vincoli paesaggistici da rispettare occorre un provvedimento rilasciato esplicitamente dalle autorità competenti; nel caso in cui una sola di esse emetta un parere negativo, il permesso di costruire viene respinto. Quando accade questa evenienza, il responsabile del procedimento deve comunicarlo entro cinque giorni a chi ne ha fatto richiesta, facendo presente anche il nome dell’autorità competente che ha dato il parere negativo. Quando il permesso per costruire viene ottenuto, il tempo massimo per dare l’avvio lavori è di un anno e per concluderli di tre anni.
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Permesso di costruire in sanatoria: cos’è e quando può essere richiesto
Esiste la possibilità di richiedere il permesso di costruire in sanatoria, che avviene quando si eseguono delle opere in assenza del permesso di costruire oppure contrariamente a qualche vincolo espressamente richiesto dalle autorità. È possibile richiedere un permesso di costruzione in sanatoria solamente se al momento in cui si sono svolte le opere di ristrutturazione si operava in maniera conforme alla normativa vigente. La sanzione pecuniaria prevista in caso di difformità alle normative vigenti nel momento in cui viene constatato l’abuso edilizio è pari al doppio degli oneri di concessione richiesti.