Il 20 maggio del 2016 è avvenuto un evento d’importanza storica nella vita di molti cittadini italiani. Per mezzo della cosiddetta “Legge Cirinnà” (o la Legge numero 76 del 20.05.2016) sono state disciplinate le convivenze tra le persone dello stesso sesso e legalizzate le unioni civili. Molti aspetti legali della legge, però, sono ancora poco noti al pubblico, e soprattutto poco compresi dalle persone che non s’intendono della materia legislativa. Uno di questi riguarda la successione ereditaria nelle convivenze di fatto o nelle unioni civili.
Indice
Diritto di successione nelle coppie conviventi
Anteriormente all’introduzione di questa legge i diritti di successione originavano soltanto dal matrimonio tradizionale. Tali diritti, pertanto, potevano venir utilizzati soltanto dal coniuge in vita. Nel caso in cui due persone fossero convissute insieme, ma uno dei due fosse morto, l’altro non avrebbe avuto alcun diritto di successione, tranne il diritto di subentro nell’accordo riguardante la locazione stipulato dal componente defunto. In passato, quindi, due persone non sposate che convivevano insieme non avevano alcun diritto, e se uno fosse morto, l’altro non avrebbe avuto alcun potere legale per richiedere il patrimonio lasciato dal defunto della coppia di conviventi. Era, quindi, una limitazione abbastanza grave e pesante, che limitava la vita dei due componenti della coppia, indipendentemente dal carattere, eterosessuale od omosessuale, della coppia stessa.
Successione ereditaria convivente
Grazie alla “Legge Cirinnà” sono state evidenziate e configurate 4 nuove situazioni, tra cui la convivenza non registrata in alcun modo (la cui rilevanza sarà data in capo ai giudici); la cosiddetta “convivenza di fatto”, che dev’essere registrata presso un’anagrafe; l’unione civile tra persone omosessuali (non è ammessa l’unione civile tra persone etero, in quanto nel caso si parlerebbe di matrimonio); e il matrimonio tradizionale, che come presupposto fondamentale trova la diversità sessuale.
La legge, quindi, cambia il discorso per quanto concerne le unioni civili. Poiché se da un lato il superstite della coppia di conviventi continua a non avere alcun diritto sulla successione, dall’altro il superstite di un’unione civile acquisisce tutti i diritti in vigore in un matrimonio normale. La normativa in questione, quindi, reputa giusto il principio secondo il quale il componente di un’unione civile è giuridicamente pari al componente di un matrimonio tradizionale.
Successione ereditaria con testamento o senza testamento
Tuttavia, vi sono dei casi particolari da trattare con un’attenzione più specifica. Una situazione da trattare con le pinze avviene quando uno dei due stabilisce un testamento. In tal caso il componente della coppia sopravvissuta perde il suo status di erede legittimo sul patrimonio lasciato a favore dei dati indicati nel testamento. In mancanza del testamento, invece, tutti i diritti di successione passano al componente in vita.
I partecipi delle convivenze, seppur registrate, ma non ritenute ugualmente importanti come il matrimonio tradizionale o l’unione civile, alla morte di un componente non acquisiscono diritti ereditati, sempre qualora non ci fosse un testamento apposito a esplicare una diversa volontà del defunto. Nel caso in cui il convivente in vita non abbia maturato diritti ereditati, egli potrà comunque avvalersi del diritto di abitazione nel luogo variabile a seconda di alcune condizioni, come la presenza di figli o la durata di convivenza nell’abitazione in questione. Per scoprire tutti i dettagli relativi alle questioni di successione o eredità viene consigliato comunque d’informarsi sul web o contattare un professionista in materia legislativa e chiarire i punti dubbiosi.