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Cos’è il certificato di asseverazione e a cosa serve
Il certificato di asseverazione, rilasciato da un geometra qualificato, è uno dei documenti necessari per poter usufruire della Detrazione 65% sugli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. Esso serve a dimostrare che le operazioni effettuate per beneficiare della detrazione sono conformi ai requisiti tecnici richiesti. Quando in una stessa costruzione vengono attuati più interventi, l’asseverazione può essere una sola ed indicare il totale dei dati. Il D.M. del 6 agosto 2009 stabilisce che il certificato può anche essere sostituito da una dichiarazione del direttore dei lavori, che in molti casi è lo stesso geometra. Ciò che l’asseverazione deve specificare dipende dalla tipologia di intervento eseguito.
L’asseverazione relativa agli interventi su edifici esistenti
Nel caso della riqualificazione energetica di immobile già esistente, il geometra dovrà riportare che l’indice di rendimento energetico per il riscaldamento durante la stagione invernale non è maggiore di quanto definito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008. Quando vengono effettuati lavori sull’esterno della costruzione, l’asseverazione deve indicare una valutazione dei livelli di trasmittanza sia prima che dopo l’intervento. I valori devono essere minori o eguali a quelli stabiliti dal suddetto decreto. Una dichiarazione redatta dal direttore dei lavori riguardante la conformità degli interventi al progetto è valida in sostituzione del certificato di asseverazione. Quest’ultima può anche essere espressa nel documento dichiarante che l’edificio e i relativi impianti termici rispondono alle normative per il risparmio di energia.
Il certificato riguardante l’installazione di pannelli solari
L’installazione di pannelli solari richiede che il geometra certifichi una serie di requisiti nell’asseverazione. Sia i pannelli che i boiler utilizzati devono essere garantiti per un minimo di cinque anni. I dispositivi elettrici ed elettronici e gli accessori dovranno invece essere garantiti per almeno due anni. Inoltre il professionista indicherà che i pannelli solari sono forniti di una dichiarazione di conformità alle normative UNI EN 12975 oppure UNI EN 12976, con certificazione effettuata da un Paese dell’Unione Europea o dalla Svizzera.
L’asseverazione deve riportare che gli impianti sono stati installati in maniera conforme ai manuali dei componenti fondamentali. Anche in questo caso la certificazione può essere sostituita da una dichiarazione del direttore dei lavori oppure esplicitata dal documento che dichiara la conformità alle norme per il contenimento dei consumi energetici degli immobili e degli impianti termici che ne fanno parte.
L’asseverazione relativa ai lavori per la climatizzazione invernale
Il geometra indicherà nel documento che gli interventi sono serviti ad installare generatori di calore a condensazione ad acqua o ad aria con adeguate prestazioni termiche, a carico equivalente al 100% della potenza nominale, uguale o superiore a 93 + 2 log Pn. Il valore log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza nominale utile in kW del dispositivo termico. Per valori di Pn superiori a 400 kW sarà applicato comunque il massimo che è pari a 400 kW.
La certificazione dovrà inoltre riportare che sono state applicate, dove tecnicamente effettuabile, valvole termostatiche a ridotta inerzia termica su ogni generatore, con l’esclusione degli impianti che utilizzano temperature minori di 45°C. Nel caso in cui siano sostituiti impianti con potenza nominale eguale o superiore a 100 kW, il certificato dovrà indicare che è stato installato un bruciatore modulante, che la regolazione della temperatura agisce sul bruciatore stesso e che è stata utilizzata una pompa elettronica a giri variabili.
Certificato in caso di installazione di impianti geotermici
L’asseverazione nel caso di sostituzione dei dispositivi di climatizzazione invernale con pompe di calore ad elevato rendimento, cioè impianti geotermici a bassa entalpia, deve riportare le seguenti certificazioni:
– sono state installate pompe di calore con un coefficiente di prestazione (Cop) ed un indice di efficienza energetica (Eer), se il dispositivo fornisce anche raffrescamento, almeno uguali ai valori minimi definiti nell’allegato H relativi al periodo 2008-2009.
Ciò è valido per interventi eseguiti a cominciare dal periodo di imposta in corso fino al 31 dicembre 2008. Per i lavori effettuati fino a fine anno 2009, i valori minimi sono fissati nell’allegato I dell’anno 2009. Per gli interventi fino al 31 dicembre 2010 i livelli di Cop ed Eer sono sempre definiti dell’allegato I e relativi all’anno 2010.
Inoltre il certificato di asseverazione deve riportare che i sistemi di distribuzione sono adeguati e proporzionati alla portata.