Nel momento in cui si progettano dei lavori e si decide di aprire un cantiere uno degli obblighi imprescindibili del datore di lavoro è l’installazione di dispositivi sanitari mobili che rispettino le necessità dei dipendenti e soprattutto le norme igieniche.
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Bagni chimici da cantiere: normativa di riferimento
Vi sono diverse normative che regolamento la costruzione e la posa di questi bagni da cantiere. Per quanto riguarda i costruttori di bagni chimici la norma di riferimento è la UNI EN 16194.
Tale documento specifica i requisiti base che i wc da cantiere devono possedere:
- devono essere larghi almeno un metro quadro e alti due metri
- devono avere una buona visibilità e ventilazione interna;
- la chiusura della porta deve essere automatica e deve essere provveduta di un indicatore che segnali lo stato libero o occupato del bagno;
- la porta inoltre deve essere chiudibile e bloccabile dall’interno ma anche apribile dall’esterno in caso di emergenza.
Il bagno chimico cantiere deve essere obbligatoriamente accessoriato di un porta rotolo e di un contenitore per reflui con tavoletta così che il lavoratore abbia la possibilità di sedersi. Questo serbatoio deve obbligatoriamente fuoriuscire all’esterno e può essere a caduta, a ricircolo o ad acqua pulita.
Esistono ovviamente diversi tipi di bagni da cantiere tra cui il datore può liberamente scegliere in base alle sue esigenze e a quelle dei lavoratori. Al momento il più diffuso è un modello estremamente moderno con un sistema di igienizzazione a pedale.
Per un approfondimento sul funzionamento dei bagni chimici leggi: wc chimico come funziona?
w.c. da cantiere ogni quante persone?
Se invece il numero di dipendenti dovesse essere più consistente è possibile installare più di un w.c. da cantiere o addirittura una struttura modulare con due o più cabine.
Un altro modello estremamente comodo e igenico è inoltre quello “alla turca“.
Per quanto riguarda invece i responsabili di cantiere la norma a cui devono fare riferimento è in particolare il D.lgs n. 81/2008 o “Testo unico sulla sicurezza”.
Nell’articolo 96 infatti vengono indicate tutte le prescrizioni a cui deve sottostare il datore di lavoro, nello specifico quanto descritto nell’allegato XIII punto 3 “Gabinetti e lavabo”.
Tra le indicazioni date vi è il numero di gabinetti nel cantiere, che deve essere dialmeno uno ogni dieci dipendenti.
Questo numero viene anche indicato nella norma UNI EN 16194 nella quale viene anche specificata la distanza minima entro la quale devono essere installati questi bagni chimici, che deve essere di non più di 100 metri se il cantiere è su uno stesso livello o almeno uno ogni due piani se i lavori si sviluppano in verticale.
Questa normativa specifica anche i termini per il noleggio sia a breve che lungo termine di un bagno da cantiere indicando anche quali devono essere le direttive al momento della consegna e del ritiro e quali devono essere le modalità di trattamento in caso di riparazione dei bagni o di fornitura di qualunque materiale di consumo.
Cosa si rischia se non si rispettano le normative sui bagni cantiere?
La mancata osservanza di queste leggi non è assolutamente da sottovalutare infatti un bagno da cantiere non a norma può costare al datore di lavoro una multa dai 500 ai 2000 euro.
É fondamentale quindi avvalersi della consulenza di professionisti del settore come geometri, architetti o ingegneri per evitare qualunque contrattempo e fastidio.