Con comodato d’uso si fa riferimento ad un contratto che, così come definito dall’articolo 1803 del Codice civile, consente ad una parte (comodante) di consegnare ad un’altra parte (comodatario) un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un determinato periodo di tempo e, al termine di questo, lo restituisca al comodante.
Caratteristica fondamentale del contratto di comodato d’uso è la gratuità. Qualora il contratto prevedesse un compenso, non si tratterebbe più di un contratto comodato ma di un contratto di locazione.
Indice
Contratto di comodato d’uso immobile
Il contratto di comodato d’uso può essere in forma scritta o in forma orale. La registrazione contratto di comodato d’uso gratuito presso l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria quando:
- il contratto di comodato d’uso gratuito è stato redatto in forma scritta. In questo caso la registrazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro e non oltre i successivi 20 giorni dal momento in cui è stato redatto.
- contratti in forma verbale qualora questi siano stati menzionati in un altro atto registrato.
Inoltre, i contratti stipulati in forma verbale, che hanno come oggetto immobili, possono essere registrati al fine di usufruire delle agevolazioni IMU e TASI, così come previsto dalla recente Legge di stabilità. Per effettuare la registrazione occorre presentare allo sportello degli uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate:
- modello 69 (modello di richiesta registrazione), in doppia copia. Nel quadro A, in cui saranno indicati i dati generali, dovrà essere riportato nella casella riservata alla tipologia dell’atto la dicitura contratto verbale di comodato.
- ricevuta di pagamento dell’imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce, corrispondente al codice tributo 109T. L’importo da versare è di 200 euro.
- pagamento imposta di bollo.
Imu seconda casa in comodato d’uso gratuito
La legge di stabilità 2016 prevede una riduzione del 50% della base imponibile IMU e Tasi. È possibile dunque richiede l’agevolazione per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Sono escluse da tale riduzione le abitazioni di lusso, ossia quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con risoluzione n.1/DF, ha chiarito i requisiti necessari per ottenere la riduzione del 50% sull’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario:
- che il contratto di comodato d’uso sia registrato;
- che il comodante (colui che offre in comodato) abbia nello stesso comune, oltre all’immobile dato in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale oppure che egli possieda un solo immobile in Italia;
- che il comodante sia residente nello stesso comune in cui si trova l’immobile oggetto di comodato.
È bene sottolineare che né l’immobile concesso in comodato né quello destinato ad abitazione principale del comodante devono appartenere alle categorie catastali riferite alle abitazioni di lusso.