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Agevolazioni fiscali prima casa: ecco come richiederle
Per sapere se un immobile può usufruire delle agevolazioni fiscali riservate alla prima casa, oggi bisogna fare riferimento alle categorie catastali e non più alla vecchia definizione di immobile di lusso. Lo ha ribadito una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sottolineando il fatto che per definire un immobile di lusso non bisogna tenere in considerazione la dimensione, ma solamente la categoria catastale. Acquistando una prima casa, è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali solo se questa non è considerata di lusso e per stabilirlo occorre la visura catastale nella quale è scritta la classificazione dell’immobile. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 31E del 30 dicembre 2014, si può leggere il commento alle varie novità fiscali introdotte con il decreto legislativo numero 175 del 21 novembre 2014. Il testo riguarda le semplificazioni fiscali e le novità sulla casa sono puntualizzate al capitolo 24. Per effetto delle modifiche apportate dalla legge, sono da considerarsi abitazioni aventi diritto di agevolazioni fiscali solamente quelle che non fanno parte delle seguenti categorie catastali: cat. A/1, abitazioni di tipo signorile; cat. A/8, abitazioni in ville; cat. A/9, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. L’abitazione deve essere classificata esclusivamente in una delle seguenti categorie: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11.
Requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa
Con le categorie catastali viene meno il vincolo della dimensione dell’immobile che veniva preso in considerazione prima del 2014; la casa può avere anche una metratura superiore ai 240 m² ma, se rientra nelle categorie previste, può usufruire delle agevolazioni fiscali. Il nuovo criterio è applicabile a prescindere dalla data di fabbricazione, quindi anche immobili molto vecchi possono beneficiarne. Dal 2014 è dunque cambiato il concetto di abitazione di lusso e, oltre ad essere vincolato alla categoria catastale, per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa il contribuente deve essere in possesso di alcuni requisiti. Innanzitutto deve essere proprietario esclusivamente dell’abitazione in oggetto e non possedere altri immobili nel Comune dove questo è ubicato. Un altro requisito fondamentale è quello di non avere già in corso i benefici fiscali prima casa per un altro immobile situato in ogni parte d’Italia; se così fosse, il contribuente è tenuto a vendere l’immobile entro un anno dall’acquisto della nuova abitazione oggetto di bonus fiscali. Entro 18 mesi dall’acquisto è necessario che il proprietario trasferisca la propria residenza nel Comune dove si trova l’immobile agevolato.
In cosa consistono i benefici fiscali?
Sulla circolare dell’Agenzia delle Entrate si può leggere che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il pagamento dell’imposta di registro è vincolato alla categoria catastale della casa e non più a quanto stabilito dal decreto legge del 2 agosto 1969 del Ministero dei lavori pubblici. Chi è in possesso dei requisiti previsti e acquista la casa da un privato, pagherà un’imposta di registro pari al 2% e non al 9%; se l’acquisto viene fatto mediante un leasing, l’aliquota scenderà ulteriormente all’1,5%. Lo sconto fiscale per chi è in possesso dei requisiti per il bonus fiscale prima casa, riguarda anche l’Iva: in caso di acquisto presso un costruttore invece del 10% scenderà al 4%.