L’installazione dell’ascensore condominiale è uno degli argomenti più discussi all’interno della comunità che condivide questo tipo di edifici, soprattutto se stiamo prendendo in considerazione grandi città e metropoli.
Spesso può diventare motivo di malcontento e di litigi, nel caso in cui tutti i condomini non siano disposti a pagare le spese di installazione e la conseguente manutenzione.
Per risolvere in modo pacifico ogni tipo di diatriba controversa è necessario riunirsi in assemblea condominiale e mettere il punto sulle esigenze di tutti gli inquilini che abitano nel condominio, prendendo in esame eventuali problematiche e necessità.
La normativa riguardante l’installazione dell’ascensore condominiale è prevista dal Codice Civile che disciplina i vari comportamenti e le leggi da rispettare nella vita della comunità e nella fruizione degli spazi in comune.
Indice
Norme sull’ascensore condominiale
Per quanto riguarda le normative del Codice Civile bisogna prendere in considerazione gli aggiornamenti che sono stati inseriti per quanto riguarda il campo delle innovazioni degli edifici e gli ammodernamenti eseguiti per migliorare la vita di tutte le persone che condividono suddetto edificio.
All’epoca in cui venne stilato l’originario Codice Civile, nel 1942, l’ascensore non era un elemento necessario, anzi era piuttosto infrequente la sua presenza all’interno di un contesto abitativo. Era considerato più un lusso e di appannaggio solo delle classi sociali più alte e abbienti.
Proprio per questo non esistono nel Codice Civile originario delle normative che regolano la costruzione e l’installazione di un ascensore condominiale, ma bisogna procedere per analogie, prendendo come riferimento le norme che riguardano le scale e tutti gli spazi in comune.
Ma andiamo a scoprire nello specifico come regolamentare la costruzione di un ascensore condominiale. Per tutti questi argomenti è questi casi specifici è necessario l’intervento di un amministratore condominiale, di un tecnico del settore che molto spesso è un geometra qualificato e specializzato in questo ambito.
Per ogni tipo di necessità e per un chiarimento su dubbi e perplessità ci si può rivolgere ai nostri geometri, team esperti, competenti e preparati.
Cosa dice il Codice Civile oggi?
Attualmente qualsiasi edificio costruito con almeno tre piani deve essere equipaggiato da un ascensore per agevolare qualsiasi tipo di spostamento, soprattutto per le persone portatrici di handicap e per gli anziani con difficoltà motorie e di deambulazione.
Per gli edifici costruiti negli anni passati che sono sprovvisti di ascensore, la costruzione e l’installazione di questo accessorio sono considerati degli ammodernamenti e delle innovazioni che migliorano la qualità della vita e quindi diventano necessari per stare al passo con la società e l’epoca in cui viviamo.
Di solito, le spese di costruzione e di manutenzione dell’ascesa vengono ripartite in egual misura tra tutti i condomini, basandosi sulla regola di maggioranza e su un certo buonsenso che regola rapporti civili e sereni.
Nonostante questo, può accadere che i condomini al piano terra e che vivono, ad esempio, sul piano rialzato, possano impugnare il disaccordo nella costruzione di un ascensore condominiale, perché non sono dei reali e concreti fruitori dello stesso.
In questi casi si fa appello alla legge 123 del Codice Civile che dichiara che le spese di costruzione e di manutenzione di un ascensore condominiale devono essere equilibrate tra i condomini proprietari delle metrature adiacenti agli spazi in comune calpestabili, procedendo a tutte le misurazioni necessarie e avvalendosi di un tecnico esperto come un perito o un geometra qualificato.
Un ascensore, inoltre, è necessario se nello stabile vivono persone con handicap, anziane e con carrozzine, come bene comune in favore alla salute e al benessere dell’individuo.