L’amianto è un materiale che presenta molteplici qualità e che veniva, fino a non molto tempo fa, considerato praticamente perfetto, accessibile nel costo e facilmente reperibile in natura. Questo fino a quando non si è venuti a conoscenza dei pericoli importanti che comporta per la salute, con patologie, in larga maggioranza di tipo tumorale, che possono sopraggiungere anche 20 anni dopo che ci si è trovati a contatto.
Nonostante questi rischi siano noti agli addetti ai lavori e alla collettività, l’amianto, conosciuto anche con il nome di asbesto, termine traducibile con l’espressione “che non si spegne”, è ad oggi spesso sottovalutato. Tuttavia, è bene tenere presente che non esiste un modo per contenere fattivamente la sua presenza, una volta che viene utilizzato. Le sue fibre sono sottili, ben più di un capello, e inalarle è quantomai semplice, ancora di più nel caso dell’amianto friabile.
Le pratiche di rimozione e smaltimento di amianto rappresentano non solo un diritto per il cittadino, ma persino un dovere. Un elemento che vale, quindi, non solo per le strutture pubbliche in cui si trova l’asbesto ma anche per quelle di imprese e privati, in cui le pratiche sono a carico del proprietario dell’immobile.
In questo articolo vi proponiamo una riflessione sull’amianto, soffermandoci in particolare su quali sono i criteri per le operazioni di rimozione e smaltimento.
Indice
Amianto: la rimozione è obbligatoria?
Storicamente il Belpaese è stato per lungo tempo uno dei maggiori produttori di amianto, uno dei materiali che ha conosciuto maggiore fortuna nella storia recente dell’edilizia, ed è proprio il suo uso vicino a noi che comporta il fatto di averlo ancora piuttosto presente nelle diverse strutture.
In virtù della sua pericolosità per la salute dell’uomo, causata dalle dispersioni di polveri tossiche direttamente nell’aria, l’utilizzo e la commercializzazione di prodotti o manufatti contenenti asbesto è stata vietata a partire dal 1992 con l’introduzione della Legge n.257. Un divieto, tuttavia, che è stato in larga parte non rispettato nei decenni successivi.
Un deterrente importante di tipo sanzionatorio è stato attuato solo nel 2013 e interessa tutti coloro che acquistano o si trovano ad avere, ad esempio nelle strutture abitative, la presenza del materiale.
Pertanto, è necessario effettuare una comunicazione all’Asl di riferimento, qualora questa eventualità si verificasse, in modo da procedere alla rimozione e allo smaltimento. Un’operazione che è necessario venga effettuata da personale specializzato e che non può essere conseguita “casalingamente”, vista la tossicità dell’amianto. Professionisti per i quali è previsto l’adeguato utilizzo di dispositivi protettivi, nonché una formazione con corsi ad hoc.
Quali sono le sanzioni amianto
Le sanzioni relative all’amianto sono esclusivamente di tipo amministrativo (e non penale). Le sanzioni amministrative si verificano nel momento in cui non viene effettuata la comunicazione all’Asl che, come abbiamo accennato, rappresenta l’organo competente per quanto riguarda l’accertamento della presenza dei manufatti in amianto. Gli importi possono variare da un minimo di 2.000 euro fino a un massimo di 5.000 nel caso sia riscontrata la presenza dell’amianto friabile.
Risulta, quindi, obbligatorio il censimento degli immobili con amianto, secondo quanto stabilito dal legislatore, proprio presso i registri dell’Asl. Motivo per cui il rischio di trovarsi colpiti da sanzioni, nel caso di mancata comunicazione, è effettivo e reale. Nel momento in cui viene registrata qualche irregolarità il proprietario dell’immobile contenente asbesto ha a disposizione fino a 30 giorni per effettuare lo smaltimento tramite ditte specializzate. Qualora non venisse rispettata la scadenza il rischio è di andare incontro a una multa il cui importo può variare da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.500 euro.
I criteri per la rimozione nel caso dell’Eternit
Secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 1994 le attività inerenti alla rimozione, al fissaggio e alle procedure di maneggiamento dell’amianto devono rispettare determinati criteri, individuati dal decreto stesso.
Tale procedura risulta, di fatto, non obbligatoria per i prodotti a base di eternit, una particolare tipologia di materiale contenente amianto, per il quale resta, per il proprietario, necessario monitorare lo stato di integrità del prodotto. La rimozione si rivela non più un optional proprio quando lo stato di degrado comporta che i manufatti non siano perfettamente conservati, senza alcuna “ferita”.
Per concludere, la legge, quindi, impone l’individuazione dei materiali che presentano amianto, eternit incluso, così da poter disporre il modo corretto di agire. Non è previsto l’obbligo di rimozione dell’Eternit, a meno che non risulti accertata nel censimento la presenza dell’amianto.