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Condono e sanatoria: che cosa sono?
Il condono edilizio è stato introdotto per la prima volta nella legislazione italiana con la legge 47/1995, che è anche il testo che disciplina in maniera organica la regolarizzazione edilizia. Con il tempo sono state introdotte altre norme e il 16 aprile 2016 una sentenza della Cassazione ha fatto chiarezza sulla sospensione dei termini prescrittivi penali per il reato edilizio. Bisogna tenere a mente che in Italia esistono due modalità differenti per regolarizzare gli abusi edilizi per quanto riguarda gli immobili, tuttavia si tratta di soluzioni molto diverse tra loro che non possono essere confuse. Ciononostante molto spesso il termine condono edilizio e quello sanatoria sono confusi. In realtà presentano caratteristiche diverse e vengono applicati in situazioni differenti
Cosa sapere sul condono edilizio
Il condono edilizio è una pratica per estinguere gli abusi edilizi e regolarizzarli che si distingue per avere un’efficacia limitata nel tempo in quanto possiede una natura straordinaria. Infatti è un provvedimento emanato per legge che è legato alla presentazione di un’istanza specifica da parte di chi ha commesso l’abuso. Non è una sanatoria generalizzata, ma costituisce una specie di finestra aperta che consente a chi ne fa richiesta di regolarizzare la propria situazione. Proprio per questo motivo il suo scopo è permettere di legittimare certi abusi edilizi che sono stati messi in atto nelle determinate fasce temporali a cui la normativa fa riferimento. Al tempo stesso il testo di legge prevede dettagliatamente quali siano le casistiche che possono usufruire di questo intervento legittimante e che possono essere oggetto di domanda da parte del cittadino.
Nel corso della storia normativa italiana sono stati approvati tre condoni edilizi attraverso le leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003. Sono stati regolarizzati anche gli abusi che contrastano con i vari regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici in vigore sia al momento della presentazione della richiesta di condono che quando è stato effettivamente commesso l’abuso. Il condono estingue anche le sanzioni che sono previste in caso di mancato pagamento dell’oblazione: in questo caso il Comune competente per territorio deve rilasciare un’attestazione formale nella quale si dichiara che l’importo corrisposto a tale titolo risulta essere sufficiente. In genere questa pratica consente di regolarizzare anche gli abusi edilizi legati alla violazione delle normative strutturali e antisismiche.
La dichiarazione di abitabilità e di agibilità possono essere richieste in deroga, mentre occorre verificare cosa prevede specificatamente il testo del condono per quanto riguarda gli aspetti vincolistici e paesaggistici. Le leggi 724/1994 e 326/2003 definiscono in maniera diverse gli illeciti edilizi condonabili, l’iter di presentazione della domanda e i requisiti della domanda rispetto alla norma 47/1985. Al tempo stesso fanno riferimento alle disposizioni introdotte nei capi IV e V per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della materia.
Che cos’è la sanatoria edilizia ordinaria e cosa occorre sapere
La proceduta della sanatoria edilizia opera a regime ordinario ed è stata introdotta anch’essa con la legge 47/1985 sul primo condono. Si tratta di una modalità che non necessita dei provvedimenti di natura straordinaria per poter essere richiesta dai cittadini per regolarizzare gli abusi edilizi. Al giorno d’oggi si fa riferimento agli articoli 36 e 45 del DPR 380/2001, testo che ha modificato requisiti, iter burocratici e condizioni. Infatti la sanatoria edilizia può legittimare soltanto gli interventi abusivi che presentano determinati requisiti di legge.
Innanzitutto non deve esserci contrasto tra le violazioni edilizie da sanare e la strumentazione urbanistica generali e particolari in vigore sia al momento della presentazione della domanda che quando è stata realizzata l’opera. In secondo luogo si richiede che l’immobile da legittimare possieda una doppia conformità agli strumenti urbanistici approvati. Di conseguenza si fa riferimento sia a quelli in vigore al momento di messa in opera dell’intervento che alla normativa vigente quando si presenta la domanda. Per legge è fondamentale soddisfare tutti i criteri, pena l’impossibilità da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune competente per territorio di approvare la sanatoria edilizia. Tuttavia è raro che si riesca a rispettare tutte queste condizioni contemporaneamente. Comunque basta non andare incontro a un requisito per non poter accedere alla regolarizzazione.