Quando si parla di attestato di qualificazione energetica si fa riferimento a un documento all’interno del quale sono sintetizzate e riportate le caratteristiche energetiche di un edificio: vengono indicati, in particolare, i fabbisogni di energia primaria e la classe di appartenenza dell’edificio stesso. A firmare questo attestato deve essere il direttore dei lavori: l’importante è che a redigerlo sia un tecnico abilitato coinvolto in prima persona nell’esecuzione dei lavori dell’edificio sottoposto a valutazione. Il documento deve essere consegnato al Comune: esso deve includere una proposta di classe energetica, ma non una sua assegnazione definitiva.
Trovare un servizio professionale per il rilascio di un attestato di qualificazione energetica non è difficile: va ricordato, però, che nel caso in cui un direttore dei lavori non presenti il documento il rischio è quello di una sanzione economica che può andare da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Ma quali devono essere le caratteristiche di questo attestato? Per prima cosa è fondamentale che i dati riportati al suo interno siano coerenti con ciò che è stato stabilito nella relazione energetica in fase di progetto. L’attestato non va consegnato in Regione ma in Comune, insieme con tutti gli altri documenti relativi alla fine dei lavori; per altro, se la dichiarazione di fine lavori non è accompagnata dall’attestato di qualificazione energetica appositamente asseverato, la dichiarazione stessa deve essere considerata non efficace.
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In quali circostanze l’attestato di qualificazione energetica è obbligatorio
L’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica è in vigore in tutte le circostanze identificate dal d. lgs. n. 192 del 2005 al comma 2 dell’articolo 3. Esso vale per i nuovi impianti che vengono installati in edifici già esistenti, per le sostituzioni dei generatori di calore, per gli edifici di nuova costruzione e per le applicazioni integrali limitate agli ampliamenti di edifici se gli stessi sono superiori al 20%, dal punto di vista volumetrico, rispetto agli edifici in questione. In più, l’attestato è obbligatorio nel caso in cui edifici esistenti che abbiano una superficie utile di più di 1.000 metri quadri siano demoliti e ricostruiti in manutenzione straordinaria o se gli elementi edilizi che compongono il loro involucro sono sottoposti a una ristrutturazione integrale.
Ricapitolando, l’attestato di qualificazione energetica non è altro che il documento in cui vengono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo di un edificio: esso deve essere redatto e asseverato da un professionista, che può anche essere coinvolto in maniera diretta nella progettazione dell’edificio, nella sua proprietà o nella sua realizzazione, e deve indicare anche la classe di appartenenza dell’unità immobiliare in rapporto al sistema di certificazione energetica.
L’attestato deve essere consegnato unitamente alla dichiarazione di conformità delle opere; va preparato al termine delle lavorazioni dal direttore dei lavori. Esso è facoltativo, comunque, per tutti i casi che non sono identificati dal d. lgs. n. 192. Lo scopo dell’attestato è quello di rendere più semplice il rilascio della prestazione energetica. Questo permette di capire che l’attestato di qualificazione energetica non rappresenta un attestato di prestazione energetica: ciò deve essere messo in evidenza anche sul frontespizio del documento.