Indice
Cosa si intende per struttura ricettiva?
Le strutture ricettive sono quelle attività volte alla produzione di servizi per l’ospitalità. Esse possono essere suddivise in: strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta e strutture ricettive extralberghiere. Ciascuna attività è caratterizzata da specifici requisiti tecnici ed igienico-sanitari, definiti da normative sia statali che regionali. Queste strutture prevedono spesso il consumo di cibo e bevande, dedicato esclusivamente agli ospiti.
Le strutture ricettive comprendono i seguenti esercizi:
– hotel, attività pubblica con almeno sette camere, che fornisce alloggio ed anche vitto e altri servizi;
– affittacamere, strutture con non oltre sei camere, in uno o due appartamenti;
– bed & breakfast, attività a volte saltuaria, svolta da privati nella propria casa;
– agriturismo, ad opera di imprenditori agricoli;
– residence, attività a gestione unitaria, spesso con permanenza a rotazione e servizio di cucina personale per l’ospite;
– campeggio, esercizio all’aria aperta;
– villaggio turistico, in area recintata e allestimenti modesti, come tende o prefabbricati;
– casa per ferie, gestite da enti pubblici o associazioni religiose, senza scopo di lucro;
– appartamenti per vacanze, affittati a turisti per brevi periodi;
– ostello per la gioventù, dedicati in modo specifico ai giovani;
– rifugio alpino, che offre protezione in zone montane;
– stabilimento balneare, spiaggia gestita da privati, senza pernottamento;
– turismo rurale, che offre ospitalità, cucina tipica locale e attività sportiva;
– villaggio albergo, con unità abitative distribuite in vari stabili, con animazione e sport.
Come avviare l’attività di struttura ricettiva?
Per aprire una di queste attività è necessario prima di tutto presentare,
al Comune in cui la struttura è situata, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). L’esercizio potrà cominciare a partire dal giorno in cui è stato presentato il documento. La modulistica viene fornita dal Comune stesso. Questo potrà controllare in qualsiasi momento la veridicità delle certificazioni, delle dichiarazioni e di tutta la documentazione presentata, oltre ad effettuare un sopralluogo per verificare le condizioni della struttura turistica. Quest’ultima deve possedere tutti i requisiti e le autorizzazioni in materia urbanistica, edilizia, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria, di prevenzione degli incendi. Inoltre dovrà essere conforme alle normative e prescrizioni sulla destinazione d’uso degli edifici e degli ambienti. Le pratiche di apertura di strutture ricettive richiedono una complessa documentazione ed è necessario rivolgersi ad un tecnico qualificato, come il geometra. In base alle Regioni i documenti da presentare possono essere leggermente diversi.
Alla SCIA sono generalmente allegati i seguenti documenti:
– fotocopia del documento d’identità del richiedente;
– copia dell’atto di disponibilità dei locali (proprietà, affitto o comodato d’uso);
– atto costitutivo della società e statuto;
– iscrizione alla CCIAA per attività ricettive imprenditoriali;
– visura catastale dell’edificio come abitazione-categoria A;
– planimetria catastale e planimetria generale della zona in cui sorge la struttura;
– copia dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASL, con il numero dei posti letto e delle camere e con grafici vistati.
Inoltre sono indispensabili i seguenti altri documenti, redatti e sottoscritti dal geometra:
– relazione tecnica presente con indicazione del numero di camere (singole, doppie e con letti aggiunti);
– pianta planimetrica con quote, superficie delle stanze, compresi gli elementi dell’arredamento e con la numerazione delle camere corrispondente a quella effettiva dell’attività;
– copia del certificato di agibilità dell’edificio compresa la destinazione d’uso;
– certificazione di prevenzione degli incendi, per gli esercizi con oltre 25 posti letto, mentre per quelli con meno posti è necessaria una perizia di asseveramento che attesti il rispetto delle norme antincendio;
– perizia tecnica di asseveramento attestante che gli impianti sono a norma (elettrico, idrico, termico e di climatizzazione);
– perizia tecnica per attestare la conformità dei requisiti di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
– perizia tecnica di asseveramento che attesti l’adeguamento dell’edificio all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Può inoltre essere necessario consegnare al Comune anche nullaosta di specifici enti o altri documenti asseverati, come ad esempio: autorizzazione paesaggistica, autorizzazione sismica del Genio Civile e relazione o certificazione energetica.