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La figura del geometra come direttore dei lavori
Uno dei compiti più importanti svolti dalla figura professionale del geometra è la direzione dei lavori di costruzione edilizia. La Direttiva 92/57/CEE definisce il direttore dei lavori come la persona incaricata del controllo dell’esecuzione dell’opera per conto del committente. Il geometra che ha tale ruolo è perciò il rappresentante della volontà dell’appaltante e possiede la competenza tecnica per essere sicuro che i lavori raggiungano il risultato previsto.
Quando si commissiona un lavoro ad un’impresa appaltatrice non si può controllare personalmente perché non si hanno le competenze in materia. Per questo ci si può rivolgere ad un geometra qualificato per la supervisione dell’opera dal principio alla fine. L’assunzione di un direttore dei lavori è senza dubbio consigliabile, anzi fondamentale nella maggior parte dei casi, ed occorre scegliere un geometra nel quale si ripone totale fiducia. È sempre preferibile che abbia precedenti esperienze nel ruolo. La direzione dei lavori richiede che il professionista sia autorevole, che sappia prendere decisioni in autonomia, che abbia doti di analisi, organizzazione, gestione e capacità di calcolo.
In cosa consiste la direzione dei lavori
Questo servizio del geometra sui cantieri comprende numerose attività. Sebbene non sia obbligato ad essere presente ogni giorno, egli ha cura che i lavori siano effettuati in maniera tecnicamente corretta e nel rispetto di ogni normativa prevista nel caso specifico. Il professionista controlla che le operazioni siano conformi al contratto, al capitolato ed al progetto. Il direttore dei lavori è responsabile del controllo qualitativo e quantitativo dei materiali utilizzati e delle loro caratteristiche meccaniche, in base all’articolo 3, comma 2, della legge del 5 novembre 1971, n.1086, e alle normative tecniche di cui all’articolo 21. Il geometra deve verificare regolarmente che l’appaltatore abbia la documentazione prevista dalla legge riguardante i doveri verso i dipendenti. Se necessario, il direttore ordina all’impresa di effettuare variazioni tecniche migliorative rispetto al contratto e al capitolato. Mediante ordini di servizio, il professionista dispone la correzione di eventuali difetti ed il rifacimento delle opere che non sono conformi a quanto previsto. Il direttore assume la rappresentanza del committente dal punto di vista tecnico ed è l’unico interlocutore per l’impresa appaltatrice, sia per gli aspetti tecnici che economici del contratto.
Le attività complementari del geometra
La direzione dei lavori di costruzione prevede altri compiti complementari, la compilazione di diverse pratiche, come il modello di inizio dei lavori, e la loro consegna all’ufficio del Comune. Il geometra deve occuparsi della Denuncia di Inizio Attività (DIA), della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), della denuncia delle opere in cemento armato e della dichiarazione di conformità urbanistica al termine dei lavori. Il direttore deve redigere i particolari esecutivi di costruzione per permettere all’impresa un adeguato svolgimento dei lavori nonché la verifica dell’impiego dei materiali indicati dal capitolato.
Il geometra si occupa anche della redazione dello Stato Avanzamento Lavori (SAL), in base a ciò che prevede il contratto. Inoltre deve redigere e vidimare le elaborazioni progettuali per ogni eventuale variazione tecnica in corso d’opera. Il direttore predispone e consegna al Comune i documenti richiesti per avere il permesso di modifica. Un altro ruolo del geometra è l’assistenza al collaudo statico ed amministrativo del nuovo edificio.
La condotta personale e i limiti di competenza del geometra
Nel corso della direzione dei lavori il geometra si attiene a determinati principi deontologici. La sua condotta professionale prevede, ovviamente, che sia pienamente responsabile delle proprie azioni. Inoltre, è collaborativo, per agire in sintonia con le altre persone coinvolte nel progetto. La direzione prevede anche che sia conciliativo, per saper gestire i casi di contrasti, preciso, scrupoloso e in grado di operare tempestivamente. Il direttore si confronta con gli altri e li ascolta, mantenendo un atteggiamento rispettoso. Il geometra si occupa di edifici in muratura a struttura portante verticale. La costruzione può arrivare a 3 piani, per un’altezza complessiva di 12 metri. Nelle zone ad elevato rischio sismico l’edificio sarà di non oltre 2 piani e l’altezza di 7,50 metri al massimo. La nuova costruzione deve avere un volume totale di 3.000 metri cubi, che si limita a 2.000 nelle aree sismiche.
Il geometra non si occupa di edifici industriali, di culto religioso, funerari, di costruzioni in centri storici e in zone di interesse artistico.