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Registrazione contratto di affitto immobile
La registrazione del contratto di locazione consente di essere tutelati da ogni genere di problema che potrebbe sorgere nel corso del tempo. Per prima cosa, è necessario fare presente che il contratto di locazione deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate, a patto che la durata superi i 30 giorni. La registrazione può essere effettuata sia cartacea che attraverso i servizi telematici (Siria e Iris). Nel caso in cui si fosse in possesso di dieci o più immobili e si decidesse di affittarne anche solo uno si può procedere con la sola registrazione telematica.
Tutti coloro che optano per la procedura cartacea, hanno la possibilità di scaricare da internet i contratti già pronti per la stampa. Tali modelli devono essere sono compilati, inserendo i propri dati personali, in ogni parte. In alcuni casi, però, è necessario fare alcune modifiche al fine di tutelare il bene e stabilire con precisione le condizioni contrattuali. Nel contratto, poi, devono essere precisati anche i dati sia del locatore che dell’affittuario, le date in cui è iniziato ed in cui scadrà il contratto, i dati relativi all’immobile, il canone di locazione, il relativo aggiornamento ISTAT e, in ultimo, i dettagli in merito alla caparra. Ma vediamo di scendere ancora di più nel dettaglio.
Contratto di locazione a canone libero ed a canone concordato: cosa sono e come funzionano
Un contratto di locazione cosiddetto a canone libero deve durare almeno 4 anni. Il rinnovo è automatico, a meno che non vi sia una disdetta. Il contratto cosiddetto a canone concordato dura per almeno tre anni e, se non vi è alcuna disdetta, si rinnova in automatico per altri due anni. Nel caso del contratto di locazione a canone libero, il canone viene deciso dal locatore. Nel secondo caso, invece, viene stabilito tenendo conto di accordi tra i sindacati che tutelano gli interessi degli inquilini e la associazioni che tutelano, invece, gli interessi dei proprietari.
Come fare se si vuole affittare un immobile per lasso di tempo minore?
Contratto temporaneo e contratto per studenti: ecco come affittare per brevi periodi
Nel caso in cui il si abbia necessità di affittare un immobile per meno di tre anni, vi sono due alternative. La prima è quella del contratto temporaneo. Esso ha una durata minima di trenta giorni ed una durata massima di diciotto mesi. A differenza degli altri, il contratto temporaneo non è rinnovabile. Tale tipologia di contratto può essere sia a canone concordato che a canone libero, dipendentemente dalla zona in cui è sito l’immobile da locare. La seconda alternativa è rappresentata dal contratto per studenti.
Durata contratto affitto studenti
La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi ed è rinnovabile. In questo caso, si ha a che fare con un contratto cosiddetto a canone concordato. Inoltre, l’affittuario deve necessariamente essere uno studente rigorosamente fuori sede. Per studente fuori sede, si intende uno studente la cui residenza di trova a più di 100 km dal luogo in cui è sito l’immobile da locare. Tale contratto deve essere registrato non oltre trenta giorni dal momento della stipula.
La registrazione cartacea del contratto deve essere effettuata presso l’Agenzia delle entrate e devono essere presentate due copie del contratto debitamente firmate sia dall’affittuario che dal locatore. Devono essere altresì presentati il modello 69, le marche da bollo ed il modello F23 con il quale viene certificato il pagamento dell’imposta per la registrazione del contratto. Per non pagare le marche da bollo è opportuno optare per la cosiddetta cedolare secca. In tal caso, il modello F23 non deve essere compilato. La cedolare secca, infatti, serve per sostituire l’IRPEF, le imposte di registro e di bollo e consente di evitare eventuali modifiche al canone di locazione. Il locatore ha la possibilità di anticipare la scadenza del contratto a patto che tenga conto delle regole previste dalla legge.
Disdetta dei contratti di locazione
Il locatore ha la possibilità di anticipare la scadenza, tenendo conto delle disposizioni di legge. In buona sostanza, ha l’obbligo di mandare una lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso dei contratti transitori, il preavviso deve essere di tre mesi. Anche l’affittuario ha la possibilità di disdire il contratto a patto che vi sia un grave motivo, comunicando la propria volontà con sei mesi di anticipo.